OFFICIAL VOICE OF THE COMMUNIST PARTY OF CUBA CENTRAL COMMITTEE
Prima pagina del quotidiano Revolución, del 24 marzo del 1964. Photo: Archivo

In un caso senza precedenti su Cuba, il Tribunal Supremo di Giustizia degli Stati Uniti ha stabilito, il 23 marzo del 1964, a Nuova York, che i tribunali statunitensi devono riconoscere la validità delle nazionalizzazioni delle proprietà statunitensi fatte dal governo rivoluzionario di Cuba.
Questa decisione si produsse per la denuncia presentata dal Banco Nazionale di Cuba contro il rappresentante di una fabbrica di zucchero i cui vecchi proprietari reclamavano l’importo della vendita di un carico di zucchero venduto da un commissionario di Nuova York.
Il caso si conosce come “Banco Nazionale di Cuba contro Sabbatino.
Tutto cominciò quando la firma Farr, Whitlock & Co., comprò un carico di zucchero per un cliente di Marruecos, del valore di 175.250,69 dollari, dalla Compagnia Zuccheriera Vertientes-Camagüey di Cuba.
Il contratto stabiliva tra gli altri accordi che il pagamento del carico di zucchero si realizzasse a Nuova York, presentando il  Bill of Lading (conoscenza dell’imbarco).
Questo documento marittimo certifica che il carico è a bordo di una nave, pronto per la consegna.
Il 6 agosto del 1960 avvenne la nazionalizzazione delle imprese nordamericane radicate in Cuba e, tra queste, quella della compagnia Zuccheriera Vertientes-Camagüey di Cuba. Il carico di zucchero ordinato lo stavano sistemando nella stiva della nave ss Hornfels, nel porto di Santa María, a Júcaro, in Cuba.
Gli incaricati di Farr, Whitlock & Co., firmarono l’11 agosto un nuovo contratto, simile al precedente, ma con il Bancec, in rappresentazione del governo cubano, con l’obiettivo d’emettere un nuovo documento d’imbarco che permettesse che la nave salpasse e si riconoscesse Cuba come proprietaria del carico.
Il 12 agosto la nave salpò per a Casablanca, in Marocco e gli incaricati vendettero e incassarono  il corrispondente della vendita di zucchero dal loro cliente. Però costoro non onorarono l’impegno contratto con Cuba e si rifiutarono di trasferire il denaro alla banca.
A sua volta, la Farr Whitlock & Co. fu informata della designazione di Peter I.F. Sabbatino come depositario giudiziario per la Corte Suprema dello Stato di
Nuova York, per rappresentare e amministrare i beni della Compagnia Zuccheriera Vertientes-Camagüey di Cuba, che reclamava il prodotto della vendita dello zucchero nazionalizzato.
La Corte Suprema dello Stato di Nuova York dispose anche che il denaro, consegnato a Sabbatino si depositava in una banca sino a che la stessa Corte determinasse la sua destinazione finale.
Di fronte a questa situazione il Banco Nazionale di Cuba rappresentato dallo Studio Rabinowitz and Boudin, agì contro la Farr, Whitlock & Co., per conversione o appropriazione illecita del prodotto del negoziato e contro Sabbatino, per far sì che reintegrasse alla banca i fondi ottenuti.
Iniziò allora un insieme di reclami e contro reclami che si rivolgevano una contro l’altra le tre parti coinvolte: Banco Nazionale di Cuba; Sabbatino, e la Farr, Whitlock & Co. Analizzando il caso, il giudice Dimock, della Corte del Distretto Sud di Nuova York, sentenziò contro Cuba, considerando se alla luce del Diritto Internazionale si poteva considerare valida la legge della nazionalizzazione.

L’APPELLO CONTRO LA DECISIONE DEL GUDICE  DIMOCK

Gli avvocati dello Studio Rabinowitz and Boudin stabilirono un Ricorso d’ Appello contro Dimock, il 28 agosto del 1961, nella Corte d’Appello per il Secondo Distretto, a Nuova York. La sentenza sei basava ampliamente in due punti fondamentali.
Il primo: “Le decisioni di un Governo straniero non possono essere giudicate validamente dalle nostre Corti, anche nel caso in cui violano il diritto internazionale.
Il secondo: Le azioni del Governo non violavano il Diritto Internazionale.
Nell’udienza pubblica, realizzata il 3 gennaio del 1962, la Corte d’Appello  conosce il caso Sabbatino e detta la sentenza il 6 luglio dello steso anno.
La dottoressa Olga Miranda segnala: «La sentenza si concluse stabilendo che il Governo di Cuba aveva discriminato i nazionali americani e che non disponendo il Decreto d’Espropriazione l’adeguato compenso e avendo carattere di rappresaglia, procedeva considerandolo una violazione delle norme del Diritto Internazionale. E confermò la sentenza dettata dalla Corte del Distretto di Nuova York».
Il ricorso in appello nel Tribunale o Corte Suprema di Giustizia fu presentato il 29  agosto del 1963.
Gli argomenti sostenuti dalla Corte del Distretto furono smantellati in forma chiara e precisa dagli avvocati dello studio Rabinowitz and Boudin, in decine di pagine.
L’avvocatessa Miranda afferma che «il 23 marzo del 1964, dopo quasi quattro anni di litigio, il Tribunale Supremo di Giustizia degli Stati Uniti dettò  la sentenza del Ricorso stabilito dal Banco Nazionale di Cuba con votazione favorevole a questo, di otto contro uno. Dopo la descrizione di tutte le prove e le documentazioni realizzate dalle parti durante tutto il lento processo che cominciò nell’agosto del 1960, la sentenza prese in considerazione le questioni del diritto che furono presentate nel più alto tribunale nordamericano.
«… lontani dal considerare la questione della dottrina del Verbale di Stato sovrano, si dispone su due questioni d’eccezione. la prima, l’impugnazione di cui era stato oggetto l’appellante (iI Banco Nazionale di Cuba) che come agente del Governo cubano non dovrebbe avere accesso alle corti degli USA, perchè Cuba non è una potenza amica (…)
Citando gli esempi di rottura delle relazioni dello stato di guerra, del non riconoscimento e del principio generale della cortesia esistente tra gli Stati in materia giudiziaria, il Tribunale Supremo aveva concluso affermando che “all’appellante non è vietato l’accesso alle nostre Corti federali”.
«La seconda eccezione era riferita all’allegato degli appellati, consistente nel fatto che “Cuba aveva espropriato semplici diritti contrattuali ubicati a Nuova York e che in conseguenza la legalità o meno dell’espropriazione era sostenuta dalle leggi di questo Stato, e si dedusse allora che se l’espropriazione era degli zuccheri solamente, allora il litigio era una battaglia nella quale doveva  primeggiare il diritto pubblico di uno stato straniero, per cui non era procedura che i tribunali degli Stati Uniti conoscessero il caso, basandosi per questo nel principio che il tribunale di un paese non deve necessariamente conoscere e dare vigenza alle leggi penali o fiscali di altri paesi.
«Nella documentazione di quest’altra questione, eccezionale o incidentale, il Tribuanale Supremo affermò che far valere i diritti acquisiti da Cuba per effetto delle nazionalizzazioni non poteva dipendere dalla dottrina enunciata dagli appellanti, ma che dalla stessa dottrina del verbaledi Stato Sovrano,che era
precisamente, la principale questione che sarebbe stata risolta definitivamente nella stessa sentenza.
«Avendo disposto di queste due questioni d’eccezione aleatorie alla questione principale, il Tribunale Supremo è entrato decisamente nell’analisi e nella discussione della Dottrina del Verbale di Stato Sovrano, il nodo gordiano di tutta la questione».
«Il Tribunale Supremo espresse quanto segue: Ogni Stato sovrano è obbligato a rispettare l’indipendenza di ognuno degli altri stati sovrani e i tribunali di una pese non devono giudicare le azioni di governi di altri paesi realizzate nel suo proprio territorio.  
La riparazione di danni provocati da tali azioni si deve ottenere per mezzo  di canali aperti alla disposizione delle potenze sovrane nelle loro relazioni,tra di loro».
Nel mese di marzo del 1964 fu pubblicata la sentenza del Tribunale Supremo nel Caso Sabbatino, e si confermò il 20 aprile dello stesso anno.
Senza dubbio dal 2 luglio il Comitato delle Relazioni Estere del Senato incorporò alla Legge d’Aiuto allo Straniero un emendamento presentato dal senatore Republicano Bourke b.h. Hickenlooper, che invalidava la decisione del Tribunale Supremo nel Caso Sabbatino.

Fonti: Le nazionalizzazioni, i tribunali nordamericani e l’Emendamento
Hickenlooper, dottoressa Olga Miranda, Rivista Cubana di Diritto, No. 12, 1997.( GM – Granma Int.)